Tasso d’usura nel contratto di mutuo? La conversione da oneroso a gratuito è automatica

La conversione del contratto di mutuo da oneroso a gratuito deve avvenire in maniera automatica in conseguenza dell’accertamento dell’esistenza di un tasso d’usura.

Ciò è quanto emerge dalla recente Sentenza del Tribunale di Como (sentenza n.1088/17)la quale, in maniera incontrovertibile, pone i punti fermi in tema di tassi d’usura.

In tale sede i giudici di merito hanno precisato due aspetti di fondamentale importanza: in primis in riferimento agli interessi da considerare nella quantificazione del TAEG (tasso effettivo globale), e su tale punto “va evidenziato come, secondo giurisprudenza ormai consolidata, in tale tasso vadano incluse le commissioni e spese che siano funzionali alla messa a disposizione di una massa di denaro da parte della banca in favore del proprio cliente, per tali potendosi intendere anche gli interessi di mora in quanto, pur se ontologicamente diversi da quelli corrispettivi e dovuti solo per effetto dell’eventuale inadempimento da parte del mutuatario, anch’essi connessi all’erogazione del credito”(pagina 7 della sentenza); in secundis, i giudici precisano che, in relazione all’accertamento e dichiarazione della nullità degli interessi ex art. 1815, comma II, c.c. nel contratto di mutuo, sarà irrilevante l’avvenuta messa in mora o meno del mutuatario“dovendo l’usurarietà del tasso essere valutata con riferimento al momento in cui il tasso sia stato promesso o convenuto, anche se non concretamente applicato”.

In questo Video tutorial vengono spiegate le procedure

La normativa di riferimento, rintracciabile nell’art. 2 L. n. 108/1996 sui tassi d’usura, risulta puntuale ed efficace nel determinare le modalità di calcolo del tasso effettivo globale, dando vita ad un sistema che mira a tutelare la posizione del contraente debole.

Nel caso di specie, infatti, una cliente chiamava in giudizio la banca con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo, dal quale, applicando la regola del cumulo degli interessi corrispettivi e moratori, nel primo trimestre, risultava come tale tasso avrebbe potuto raggiungere gli 8 punti percentuali, ponendosi al di sopra del tasso di soglia d’usura calcolato al momento della stipula del contratto.

Sulla base di quanto precedentemente espresso è doveroso consigliare di prestare particolare attenzione alla fase di stipula dei contratti di mutuo ovvero di prestito di denaro con banche ed intermediari finanziari autorizzati, onde evitare di contrarre in una posizione palesemente svantaggiata. È auspicabile, inoltre, che i contribuenti verifichino l’eventuale presenza di un tasso usuraio al fine di servirsi del rimedio ex art. 1815, comma II, c.c. previsto dal nostro ordinamento.

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