Con sentenza del 07 maggio 2014, n. 18778, la Corte Penale di Cassazione ha affrontato il tema della c.d. usura in concreto.
Sul punto si ricorda la distinzione tra la c.d. usura presunta, per la cui integrazione è sufficiente la pattuizione di un tasso di interessi che ecceda il limite del tasso-soglia; e la c.d. usura in concreto, nel qual caso sono espressamente considerati usurari anche gli interessi, pur se inferiori al limite previsto dal tasso-soglia, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni, similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (art. 644, comma 3, secondo periodo, c.p.).
In particolare, con la presente decisione la Cassazione ha affermando i seguenti principi diritto.
Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale della c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione.
In tema di c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) la “condizione di difficoltà economica” della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la “condizione di difficoltà finanziaria” investe, invece, più in generale l’insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni.
In tema di c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) le “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” della vittima (che integrano la materialità del reato) si distinguono dallo “stato di bisogno” (che integra la circostanza aggravante di cui all’art. 644, comma 5, n. 3 c.p.) perché le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli).
In tema di c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) le “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post.
In tema di c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) il dolo generico, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione.
(lo staff)
Riccardo Santini ha lavorato nel tessile per oltre mezzo secolo e ora, alla soglia dei 70 anni, titolare della Filatura di Bagnolo in liquidazione, dopo essere stato anche vicepresidente del Prato calcio, è stato costretto a imbarcarsi in una guerra contro le banche. È lui stesso a raccontare quello che gli è successo.
«La mia azienda, prima in via Riva e poi in via Strozzi – spiega Santini – è arrivata ad avere anche più di 50 dipendenti. Dal 2009, in piena crisi, è calato il fatturato e abbiamo rimesso in ordine i conti. Come tutti, compravo pagando a 30/60 giorni e riscuotevo a 120. Come tutti ho sempre fatto ricorso al credito per tenere in equilibrio l’azienda. Nel luglio 2011 ho chiesto un finanziamento a un’importante banca cittadina per 500mila euro, con la garanzia di FidiToscana e un immobile del valore di oltre un milione, ma l’hanno tirata per le lunghe e sono stato costretto a mettere l’azienda in liquidazione»
L’avvocato romano che segue il caso ha citato in giudizio la banca, per conto di Santini, chiedendo danni per un milione e 400mila euro. Nell’esposto si ricorda che gli incaricati della banca si sono fatti vivi solo nel novembre 2011 e poi a parole avrebbero detto che era tutto a posto, ma nei fatti il finanziamento non è stato concesso. Nel frattempo è aumentato il debito verso i fornitori e Riccardo Santini è stato costretto a mettere la filatura in liquidazione (per poi chiedere il concordato nel marzo di quest’anno). L’imprenditore non si lamenta tanto del fatto che la banca non abbia concesso il credito, ma che non abbia parlato chiaro, nonostante le sue ripetute insistenze, facendo passare il tempo e di fatto rendendo impossibile un piano B.
La vicenda si innesta in una più complessiva guerra alle banche di Santini, che tramite l’avvocato di Livorno dice di aver fatto controllare i conti bancari con cinque istituti al momento della chiusura e di aver scoperto che gli erano stati applicati tassi superiori a quello di usura. «Solo negli ultimi 5/6 anni sono stato costretto a versare qualcosa come 200mila euro di interessi e spese non dovute». Santini dice che perizie tecniche d’ufficio lo hanno confermato. Per questo sono partite azioni legali con le banche, due delle quali hanno transato, mentre le altre tre non hanno intenzione di farlo. «Trovo gravissimo – commenta Santini – che invece di correre ai ripari mi si costringa a tornare in Tribunale per recuperare quanto mi è dovuto. Mi è stato detto che la pendenza dell’altra causa per il mancato finanziamento impedirebbe alla banca di restituirmi le somme percepite a titolo di usura».
Un altro imprenditore che si è fatto coraggio,e ha deciso di andare contro queste istituzioni,che sempre di più al giorno d’oggi riducono sul lastrico imprenditori e onesti cittadini.
(lo staff)
Strozzavano gli imprenditori soffocati dalla crisi e a cui le banche avevano chiuso i rubinetti del credito. Prestavano soldi e poi li richiedevano indietro con un tasso di interesse che andava dal 120 al 140% annuo, facendosi dare in garanzia assegni e immobili e minacciando costantemente le vittime di gettarle sul lastrico. Cinque soci dell’Istituto Popolare Salentino di Aradeo (società di capitali dedita all’intermediazione finanziaria dal 1983) sono stati posti agli arresti domiciliari dai militari della Guardia di finanza di Lecce guidati dal colonnello Vincenzo Di Rella, in esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare firmate dal gip Giovanni Gallo su richiesta del pm Alessio Coccioli.
Associazione a delinquere, usura, estorsione ed esercizio abusivo della raccolta del risparmio, le accuse contestate a Carmine Minerba, ai suoi figli Antonio e Massimo, alla nuora Aurora Pepe, e al socio Roberto Giuri, proprietari dell’80% delle quote dell’istituto finanziario, che in passato aveva avuto nella sua compagine societaria anche Giuseppe Coluccia (referente dell’omonimo clan di Galatina) e le sue figlie, Federica e Valentina, che oggi conservano un’azione ciascuna del valore di 17 centesimi. L’inchiesta ha avuto inizio nel 2008, grazie alla denuncia di due commercianti di complementi d’arredo, che non riuscivano più a far fronte alle richieste usuraie degli indagati.
“Le vittime per anni hanno sopportato – ha chiarito il procuratore di Lecce Cataldo Motta – tirando in mezzo ai loro guai anche parenti e amici e, solo quando hanno capito che non avrebbero mai potuto restituire le cifre che erano diventate enormi, si sono rivolte alla magistratura”. Al racconto degli usurati è seguita un’intensa attività investigativa, che ha portato i finanzieri del colonnello Nicola De Santis e del maggiore Giuseppe Dinoi ad intercettare interessanti conversazioni telefoniche, grazie alle quali è stata ricostruita la rete dei prestiti usurai e anche l’elenco delle presunte vittime.
Altri sei imprenditori (di Neviano, Nardo’, Gallipoli, Parabita e Galatina), ascoltati come persone informate sui fatti, hanno poi confermato le accuse nei confronti del gruppo criminale di Aradeo. La finanziaria, in sostanza, operava sul territorio come fosse una banca, senza averne però le autorizzazioni. Raccoglieva i risparmi dei clienti, che li affidavano ai Minerba ignari della loro reale attività, e con i soldi messi insieme avviava i prestiti nei confronti di imprenditori in difficoltà. I finanziamenti venivano proposti tramite lo sconto di assegni post-datati e l’acquisizione di idonee garanzie quali cambiali, assegni emessi da terzi garanti e beni immobili come case e negozi.
Per ottenere il pagamento dei prestiti, le persone finite in manette avrebbero utilizzato pressioni continue, non disdegnando di minacciare pesantemente anche una donna all’ottavo mese di gravidanza, che era finita nel loro meccanismo perverso. Le indagini hanno consentito di verificare che, in passato, alcune operazioni di sconto assegni erano state effettuate anche in favore di esponenti del clan Coluccia. Grazie a tale sistema gli indagati erano riusciti a costruire un vero e proprio impero, del valore di 10 milioni di euro, che è finito totalmente sotto sequestro. I sigilli sono stati apposti all’Istituto Popolare Salentino, a tre locali commerciali, quattro appartamenti, cinque autoveicoli, diciotto rapporti bancari-postali, affidati a un custode giudiziario.
(lo staff)
Nei contratti di mutuo parliamo spesso di assicurazione,ma esattamente che cosa sono;a grandi linee e brevemente cercheremo di dare una spiegazione generale su cosa si intende per assicurazione.
Con assicurazione, in diritto, ci si riferisce ad un determinato tipo di contratto avente ad oggetto la garanzia contro il verificarsi di un evento futuro e incerto (rischio), generalmente dannoso per la propria salute o patrimonio.
L’assicurazione ha lo scopo precipuo di “trasformare il rischio in una spesa”. Infatti attraverso la stipula di un contratto, l’assicurando “quantifica” il danno patrimoniale che esso avrebbe se l’evento garantito (il rischio) si verificasse.
Più precisamente, si parla dell’esistenza di un’alea di rischio (rischio aleatorio). Affinché si possa concludere un contratto di assicurazione, occorre che l’eventuale verificarsi del rischio non sia controllabile da nessuna delle due parti (né da parte di colui che intende assicurarsi, né da parte della società di assicurazione).
Attraverso il versamento del premio, la società accolla a sé la gestione dell’eventualità del verificarsi dell’evento (detto “sinistro”) al concretizzarsi dello stesso, corrispondendo all’assicurato (oppure agli eventuali eredi e/o beneficiari da quest’ultimo indicati) il capitale (o la rendita nel caso ad esempio di assicurazioni sulla vita) pattuito.
Il costo determinato, detto “premio (dal latino pretius) assicurativo” viene calcolato in base alla probabilità che l’evento stesso si verifichi. Questa viene determinata sulla base di svariati elementi, i cui principali possono così essere riassunti:
a) tavole statistiche (attuariali); b) esperienza mutualistica dell’impresa (fabbisogno dell’impresa);
c) esperienza mutualistica del mercato nel detto rischio.
I contratti assicurativi possono essere sottoscritti come libera scelta tra individui (o società) e società di assicurazione e possono riguardare i più svariati campi (assicurazioni sul verificarsi di infortuni, di malattie, di incidenti, di eventi naturali, ecc.).
Una tipologia particolare di questi contratti riguarda gli eventi della vita umana, intesi come morte o sopravvivenza; in quest’ultimo caso, il rischio è rappresentato dal venir meno dei mezzi economici per mantenere il tenore di vita acquisito.
Alcune forme assicurative sono obbligatorie: il cittadino (o la società di persone e la società di capitali) è obbligato a contrarre un’assicurazione, alcune volte potendo anche scegliere con quali società stipulare un contratto di assicurazione obbligatorio (come, ad esempio, un’assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli), altre volte invece essendo obbligato a rivolgersi ad un’unica società, tipicamente statale (come, ad esempio, per l’INAIL, assicurazione obbligatoria per la maggior parte dei lavoratori), ovvero, per essere obbligato contro i rischi derivanti dall’utilizzo del gas distribuito tramite le reti attraverso una polizza inclusa nella fattura emessa dalla società a partecipazione pubblica distributrice del gas che a sua volta è assicurata per tramite il Comitato Italiano GAS (CIG).
A fronte dello spostarsi del rischio (dalla persona alla società di assicurazione) la persona paga un importo (detto “premio assicurativo”) alla società di assicurazione che si impegna a sopportare un ben identificato rischio fino ad un determinato capitale assicurato o massimale assicurativo. I due termini (capitale assicurato o massimale assicurativo) hanno due significati diversi.
In campo previdenziale le assicurazioni obbligatorie sono chiamate assicurazioni sociali e in Italia quella estesa a più cittadini è l’assicurazione generale obbligatoria detta A.G.O., che contempla una serie di prestazioni previdenziali corrisposte dallo Stato attraverso gli enti previdenziali ove al posto del premio viene pagata una imposta comunemente chiamata contributo previdenziale.
Il contratto è la risultante di due volontà, quella di chi avanza la proposta e quella di chi la riceve (oblato). L’incontro di due volontà porta alla formulazione del consenso per la conclusione del contratto (accordo consensuale). A volte è necessario che per il perfezionamento del contratto si consegni una cosa determinata: nei contratti di mutuo, di pegno, di deposito o di comodato. L’accordo si riferisce anche alla modifica o estinzione di un contratto già esistente e, quando ciò avviene, si pone in essere un nuovo contratto con caratteristiche diverse dal precedente. La nullità del contratto è determinata anche dalla causa illecita (art. 1343), da motivi illeciti (art. 1345), dall’illiceità dell’oggetto (art. 1346) o della condizione (art. 1354); dall’impossibilità, dall’indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto (art. 1346); dalla presenza, dalla violenza materiale o assoluta, dall’inosservanza della forma ecc. Una forma più attenuata d’invalidità del contratto è l’annullabilità, che si presenta per incapacità di agire delle parti e quando la volontà dei contraenti sia viziata da errore, violenza o dolo. In questo caso, il contratto produce i suoi effetti fino a quando non è impugnato; la sentenza costitutiva che ne dichiara l’annullamento ha effetto retroattivo ed obbliga le parti a ripristinare le condizioni, di fatto e di diritto, che esistevano prima della sottoscrizione del contratto annullato.
Il contratto è inefficace quando elementi esterni, di fatto, ne impediscono l’applicabilità, così ad esempio: il difetto di procura ai sensi dell’art. 1398 Codice civile, il mancato consenso del creditore ai sensi dell’art. 1406 Codice Civile, un termine non ancora sopraggiunto (come prescritto dall’art. 1184 Codice Civile), la presenza di una condizione sospensiva non ancora verificatasi (cfr. art. 1353 Codice Civile, il difetto di accettazione nella cessione del credito (art. 1294 Codice Civile), il difetto di pubblicità ex art. 2644 Codice Civile, la mancanza di data certa ex art.
Perchè vi abbiamo spiegato un pochino cosa è l ‘assicurazione,perchè le spese per essa devono essere ricomprese nel computo del tasso soglia dell’usura.
A confermarlo una nuova sentenza del tribunale di Padova che ha respinto il reclamo proposto da un istituto di credito contro un provvedimento d’urgenza promosso da un consumatore finalizzato a sospendere il pagamento delle residue rate di un contratto di finanziamento per l’applicazione di un tasso superiore al tasso soglia stabilito dalla Banca d’Italia.
Si ritiene che sia necessaria una profonda rivisitazione delle procedure attuate dagli Intermediari finanziari nei confronti dei consumatori italiani specie per quanto attiene la concessione di mutui/finanziamenti superanti il tasso soglia,secondo il nostro punto di vista è urgente aprire un tavolo di confronto,anche con la partecipazione dell’Organo di Vigilanza,su cui i consumatori possano portare le proprie proposte al netto di accordi intercorsi nel passato ed ormai non più attuali.
L’istituto di credito ha motivato il proprio reclamo con la motivazione principale che nella determinazione del TAEG erano state comprese anche le spese di assicurazione,che non dovrebbero essere comprese come previsto dalle istruzioni dell’Organo di Vigilanza.
Il collegio,al contrario,ha respinto il reclamo con la motivazione che le istruzioni della Banca d’Italia hanno valore esclusivamente statistico e orientativo per la giurisprudenza:di fatto,e concordemente alla giurisprudenza di merito anche recente,ai fini del computo del tasso soglia debbono essere ricomprese le spese di assicurazione alla luce del fatto che,come previsto dalla legge 108/96,la determinazione del tasso usuraio non può prescindere dal tenere in considerazione “tutte le commissioni,le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese,escluse quelle per imposte e tasse”.
Questa sentenza non fa altro che confermare principi già ratificati da molte sentenze,non ultima la sentenza della Corte d’Appello di Torino del dicembre 2012 con la quale la Corte ha precisato che le istruzioni della Banca d’Italia che forniscono indicazioni agli intermediari per la determinazione dei tassi effettivi globali medi ” non hanno alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell’ambito dell’accertamento del tasso applicato..nè devono essere osservate dagli intermediari finanziari quando stabiliscono il tasso di interesse di un determinato rapporto”.
(lo staff)
Dopo la denuncia presentata da alcune associazioni di consumatori a varie procure,e l’apertura di un fascicolo da parte della procura di Trani per la manipolazione dell’euribor,con Barclays bank che ha già accettato di pagare una multa da 290 milioni di sterline,circa 400 milioni di euro,il pm Ruggero Michele,lo stesso che ha indagato le carte revolving usurarie dell’American express,oltre alla chiusura inchiesta sulle agenzie rating,ha sequestrato nella sede Barclays Milano numerosi documenti.
Il pm ha aperto u n fascicolo per truffa aggravata e grave manipolazione dei mercati a carico di ignoti,dopo aver costituito un pool di esperti indipendenti per accertare le gravissime manipolazioni dei tassi Euribor,ha visitato gli uffici milanesi della banca britannica,insieme agli uomini del nucleo di polizia tributaria di Bari,che hanno portato via numerosi documenti,materiale informatico e mail,con l’obbiettivo di cercare le prove che anche con gli euribor,proprio come con il libor,Barclays abbia operato una manipolazione con ricadute negative sui tassi dei mutui pagati dagli italiani.Fin dall’emergere della notizia di manipolazione del libor,era emerso un timore di un contagio,se possiamo chiamarlo cosi,dell’altro tasso di riferimento per i mutui variabili,l’euribor,dato che anche il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro,come l’analogo libor,viene calcolato come media dei tassi applicati dalle banche con il maggior volume di affari,principalmente dell’area euro.
A stilare la media è l’agenzia Reuters,che provvede al calcolo e alla quotidiana pubblicazione del valore euribor. Con il libor la Barclays ha deciso di adattare il tasso a suo piacimento,penalizzando i sui consumatori e falsando un mercato che fa girare annualmente cifre intorno ai 350 miliardi di dollari.
Si era stimato in 2,5 milioni le famiglie italiane pesantemente danneggiate da illegalità e manipolazioni sull’euribor per un contro valore di 3 miliardi di euro,con una media di 1200 euro di danni pro,capite subiti da cittadini i cui contratti di mutuo hanno tassi di interesse legati all’euribor,che nel 2008 superò il 5,3%,hanno l’obbiettivo di veder riconosciuti alle famigle italiane danni patrimoniali subiti a causa di rate del mutuo gonfiate da manipolazioni illecite dei tassi.
Anche questo ennesimo scandalo planetraio,a danno del mercato dei consumatori,è la dimostrazione lampante che,senza regole ferree e severe sanzioni in sede di G20 per arrestare la sete dei banchieri,non si risolverà òa crisi sistematica,nonostante la Bce nell’ultima settimana,offerendo la giusta lettura interpretativa dei Trattati Europei,tenta di arginare l’impatto speculatico e l’attacco all’euro ed alle condizioni di vita di milioni di famiglie,con 700,000 miliardi di finanza derivata ed il denaro dal nulla intermediato si piattaforme opache per indebolire i sistemi democratici fondati sulla sovranità popolare.
Ma ci chiediamo ,esattamente che cosa è l’Euribor,qui cerchiamo di darne una spiegazione a grandi linee,sperando di fare cosa gradita.
E’ un tasso di riferimento,calcolato giornalmente,che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee.
Viene utilizzato come tasso medio applicato da primari istituti di cerdito per operazioni a termine effettuate sul mercato interbancario,con scadenza una,due o tre settimane,o da uno a dodici mesi. L’euribor varia solamente in funzione della durata del prestito e non dipende dall’ammontare del capitale.
La nascita dell’euribor è avvenuta,contestualmente a quella dell’euro;più precisamente il primo tasso di riferimento è stato definito il 30 dicembre del 1998. Attualmente viene fissato giornalmente dalla EBF (EUROPEAN BANKING FEDERATION)come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di banche,oltre 50. I tassi applicati a tali operazioni dalle banche con il maggior volume d’affari dell’area euro e da alcuni istituti di credito estranei all’area vengono comunicati giornalmente,entro le ore 11,dall’agenzia Reuters che provvede,per ogni singola scadenza,a calcolarne la media escludendo dal computo il 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi.
Tale esclusione permette di evitare che valori anomali falsino il valore dell’euribor stesso.
La comunicazione dei dati è su base volontaria per le varie banche,l’euribor è calcolabile se partecipano almeno 12 istituti di credito.
Non c’è solo tasso euribor:vengono infatti definiti tassi per durate di tempo indifferenti,che variano tra una settimana a un anno. Come per tutti gli interessi in relazione alla loro durata,l’euribor è crescente con la durata del prestito:un euribor a 1 anno è maggiore di quello a 6 mesi,e questo è maggiore di quello a 3 mesi.
Da notare che il tasso è calcolato su una base di 360 giorni all’anno,per cui ad esempio spesso ci si riferisce ad un tasso EUR 1 M con l’indicazione “EURIBOR 1M/360″. Il calcolo si base 365 giorni può essere effettuato con una semplice proporzione.
Sono rari i casi in cui gli interessi nel breve termine sono più alti di quelli a medio-lungo:il fenomeno è interpretato come pessimismo degli investitori che si attendono un calo nel lungo termine della redditività e della creazione del valore economico.
L’euribor è un indicatore del costo del denaro a breve termine,ed è spesso usato come tasso base per calcolare interessi variabili,come quello dei mutui.
L’euribor è tipicamente il riferimento dei mutui ipotecari a tasso variabile:ad esempio,un mutuo prima casa può essere offerto con cedola semestrale al tasso “euribor sei mesi con spread 1,5%”.
(lo staff)
Non ci stancheremo mai di parlare di usura bancaria e di come tutelarci.Ma soprattutto di spiegare ai nostri lettori che cosa è esattamente.
L’usura bancaria è una fattispecie normativa introdotta dall’art 644 del codice penale italiano ed è stata riformulata dalla legge n.108 del 7 marzo 1996,che ha apportato profonde innovazioni e modifiche in materia di usura nell’ordinamento giuridico dell’Italia.
La norma ha ridefinito il quadro complessivo descritto dalla fattispecie incriminatrice affiancando ai parametri puramente soggettivi,previsti dalla vecchia formulazione,nuovi parametri cosiddetti oggettivi.
L’intervento del legislatore,ha contribuito ad ampliare,in maniera notevole,l’ambito di applicazione del reato di usura,e conseguentemente l’area di tutela offerta dalla norma,che non è più relegata ad operare esclusivamente nei casi in cui sussista lo stato di bisogno del quale taluno abbia approfittato conseguendo vantaggi per se o per altri,ma opera anche ogni qual volta il limite posto dall’art 2 della stessa l. 108/96 venga superato.
Pertanto,quella che era una norma destinata ad offrire tutela in casi estremi,nell’ambito dei quali l’usura costituiva,nella pratica,l’anello di una catena di fattispecie delittuose spesse complesse e in più gravi,grazie all’intervento legislativo del 1996,ha acquisito una diversa rilevanza.
Il legislatore,ha infatti,inteso delineare un importante ed oggettivo discrimine tra lecito e illecito nel settore dell’erogazione del credito.
Prima dell’introduzione della nuova norma,modalità e termini relativi all’erogazione del credito ed il costo del denaro erano rimessi alla volontà delle parti:ovviamente la parte contrattualmente più forte era nella situazione di poter dettare termini e condizioni in maniera arbitraria,stante l’assenza di regole,sanzioni e conseguenti responsabilità.
Con tale libertà di mercato,in assenza di regole,era frequente,possibile e legale,che l’erogatore del credito addebitasse costi elevati al cliente e pertanto la L. 108/96 ha colmato una lacuna normativa.
La norma è volta a sanzionare la condotta di chi,a fronte di operazioni di erogazione del credito,applichi “commissioni,remunerazioni a qualsiasi titolo e spese,escluse quelle per le imposte e tasse,collegate all’erogazione del credito” superiori al limite determinato dall’art 2 della L. 108/96,il principale ambito di operatività della disciplina è costituito dai conti correnti,dai mutui e da altre operazioni di finanziamento e credito.
L’usura in conto corrente è determinata dai costi addebitati al correntista,connessi alle operazioni di erogazione del credito,ai sensi dell’art 1,comma 3,L 108/96
Per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto,delle commissioni,remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,escluse quelle per imposte e tasse,collegate all’erogazione del credito.
Il costo del denaro deve,dunque,essere contenuto entro il limite del Tasso soglia d’usura,determinato dal Legislatore.con il Teg rilevato trimestralmente dalla Banca D’italia,e pubblicato trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale,aumentato del 50%
Per la determinazione sono necessari,oltre al tasso d’interesse effettivamente applicato,dati tra i quali alcune informazioni inerenti a costi immediatamente rilevabili,ma deducibili tramite calcoli matematici come gli interessi generati dall’applicazione della valuta,gli interessi generati dall’anatocismo,gli interessi generati dall’addebito della Commissione di Massimo scoperto ed anche le spese.
In seguito alla riforma operata dalla L. 108/96,ed all’abbattimento dei tassi di interesse negli anni successivi,si creava una situazione per cui i mutui contratti prima del 1996 sarebbero diventati usurari.Inoltre,i tassi di interesse in essi previsti,in seguito alla riforma avrebbero superato il tasso soglia usura,e conseguentemente l’usurarietà del mutuo avrebbe consentito al mutuatario di invocare l’applicazione dell’art 1815,comma 2 C.C:
Se sono convenuti interessi usurari,la clausola è nulla e non sono dovuti interessi
Inoltre,tale circostanza avrebbe consentito al mutuatario di chiedere ed ottenere la restituzione di quanto versato in eccedenza.
Per evitare gravi ripercussioni nel sistema bancario e creditizio italiano,si ritenne opportuno varare il D.L. n.394/2000,successivamente convertito nella legge n. 24/2001,noto,ai più, come Decreto Salva Banche.
Tale norma è intervenuta ad arginare la situazione che si sarebbe potuta creare a seguito dell’applicazione della L. 108/96,mediante la previsione dell’art 1,comma 1 L. 24/2001,il quale dispone che:
Ai fini dell’applicazione dell’art 644 c.p. e dell’art 1815,secondo comma c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti,a qualunque titolo,indipendentemente dal loro pagamento.
Tuttavia,al fine di non pregiudicare i diritti dell’utenza creditizia mediante tale disposizione proprio in considerazione dell’inaspettata caduta dei tassi di interesse verificatesi in Europa e in Italia,il legislatore stabili un Tasso di sostituzione,fissato per l’8% per i mutui sulla prima casa fino a 150 milioni di lire,a favore di tutti coloro i quali avevano stipulato un mutuo a tasso fisso prima dell’aprile 1997.
Nel 2011 è stato emanato un Decreto attuativo detto Decreto Sviluppo:è stato constatato che finora le banche erano soggette ad un limite sui tassi di interesse che potevano applicare al mutuo;il cliente poteva,nel caso avesse riscontrato un possibile tasso d’usura,rescindere il contratto,anche se da tempo,gli istituti di credito non accettavano molto volentieri questo vincolo ritenendolo leonino.
Ora per effetto del decreto sviluppo questo limite è stato innalzato.In sintesi cambia il metodo per il calcolo del tasso di usura,prevedendo che la soglia venga definita del 25% il tasso medio rilevato con l’aggiunta di un ulteriore 4%,Inoltre,la norma fissa un differenziale massimo tra tasso soglia e tasso medio pari all’8%.
(lo staff)
L’usura bancaria è una fattispecie normativa introdotta dall’art.644 del codice penale italiano ed è stata riformulata legge n.108 del 7 marzo 1996,che ha apportato profonde innovazioni e modifiche in materia di usura nell’ordinamento giuridico.
La norma ha ridefinito il quadro complessivo descritto dalla fattispecie incriminatrice affiancando ai parametri puramente soggettivi,previsti dalla vecchia formulazione,nuovi parametri cosiddetti “oggettivi”.
L’intervento del legislatore,ha contribuito ad ampliare,in maniera notevole,l’ambito di applicazione del reato di usura,e conseguentemente l’area di tutela offerta dalla norma,che non è più relegata ad operare esclusivamente nei casi in cui sussista lo stato di bisogno del quale taluno abbia approfittato conseguendo vantaggi per se o per altri,ma opera anche ogni volta il limite posto dall’art.2 della stessa L. 108/96 venga superato.
Per tanto quella che era una norma destinata ad offrire tutela in casi estremi,nell’ambito dei quali l’usura costituiva,nella pratica,l’anello di una catena di fattispecie delittuoso spesso complesse e più gravi,grazie all’intervento legislativo del 1996,ha acquisito una diversa rilevanza.Il legislatore, ha infatti,inteso delineare un importante ed oggettivo discrimine tra lecito e illecito nel settore dell’erogazione del credito.
Prima dell’introduzione della nuova norma,modalità e termini relativi all’erogazione del credito ed il costo del denaro rimessi alla volontà delle parti:ovviamente la parte contrattualmente più forte era nella situazione di poter dettare termini e condizioni in maniera arbitraria,stante l’assenza di regola,sanzioni e conseguenti responsabilità.
la norma è volta a sanzionare la condotta di chi,a fronte di operazioni di erogazioni di credito,applichi “commissioni,remunerazioni a qualsiasi titolo e spese,escluse quelle per le imposte e tasse,collegate alla erogazione del credito”superiori al limite determinato dall’art 2 della L.108/96 (Tasso Soglia d’Usura),il principale ambito di operatività della disciplina è costituito dai conti correnti,dai mutui e da altre operazioni di finanziamento e credito.
L’usura in conto corrente è determinata dai costi addebitati al correntista,connessi alle operazioni di erogazione del credito,ai sensi dell’art.1,comma 3,L. 108/96.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto,delle commissioni,remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,escluse quelle per le imposte e tasse ,collegata all’erogazione del credito..
Il costo del denaro deve,dunque,essere contenuto entro il limite del Tasso Soglia D’Usura,determinato dal Legislatore,con TEG rivelato trimestralmente dalla Banca d’Italia,e pubblicato trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale,aumentato del 50%.
Per la determinazioni sono necessari,oltre la tasso di interesse effettivamente applicato,dati tra i quali alcune informazioni inerenti a costi non immediatamente rilevabili,ma deducibili tramite calcoli matematici come gli interessi generati dal’applicazioni della valuta,gli interessi generati dall’anatocismo,gli interessi generati dall’addebito della Commissione di Massimo Scoperto ed anche le spese.
In seguito alla riforma operata dalla L. 108/96,ed all’abbattimento dei tassi di interesse negli anni successivi,si creava una situazione per cui i mutui contratti prima del 1996 sarebbero diventati usurari. Inoltre,i tassi di interesse in essi previsti,in seguito alla riforma avrebbero superato io tasso soglia usura,e conseguentemente l’usurarietà del mutuo avrebbe consentito al mutuatario di invocare l’applicazione dell’art 1815,comma 2 c.c.
Se sono convenuti interessi usurari,la clausola è nulla e non sono dovuti interessi,inoltre tale circostanza avrebbe consentito al mutuatario di chiedere ed ottenere la restituzione di quanto versato in eccedenza.
Per evitare gravi ripercussioni nel sistema bancario e creditizio italiano,si ritenne opportuno varare il D.L. N. 394/2000,successivamente convertito nella legge n. 24/2001,noto,ai più,come “Decreto Salva Banche” Tale norma è intervenuta ad arginare la situazione che si sarebbe potuta creare a seguito dell’applicazione della L. 108/96,mediante la previsione dell’art. 1 L. 24/2001,il quale dispone che:
Ai fini dell’applicazione dell’art 644 c.p. e dell’art 1815,secondo comma c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti,a qualunque titolo,indipendentemente del loro dal loro pagamento.
Tuttavia,al fine di non pregiudicare i diritti dell’utenza creditizia mediante tale disposizione proprio in considerazione dell’inaspettata caduta dei tassi di interesse verificatesi in Europa e in Italia,il legislatore stabili un Tasso di sostituzione,fissato per l’8% per i mutui sulla prima casa fino a 150 milioni delle vecchie lire,a favore di tutti coloro i quali avevano stipulato un mutuo a tasso fisso prima dell’aprile 1997.
Nel 2011 è stato emanato un Decreto attuativo detto “Decreto Sviluppo”: è stato constato che finora le banche erano soggette ad un limite sui tassi di interesse che potevano applicare al mutuo;il cliente poteva,nel caso avesse riscontrato un possibile tasso d’usura,rescindere il contratto,anche se da tempo,gli istituti di credito non accettavano molto volentieri questo vincolo ritenendolo leonino.
Ora per effetto del Decreto Sviluppo questo limite è stato innalzato,In sintesi cambio il metodo per il calcolo del tasso di usura,prevedendo che la soglia venga definita aumentando del 25% il tasso medio rivelato con l’aggiunta di ulteriore 4%. Inoltre,la norma fissa un differenziale massimo tra tasso soglia e tasso medio pari all ’8%.
(lo staff)
Non ci stancheremo mai di ripetere che l’usura bancaria è un fenomeno molto diffuso,legato ad errori da parte degli istituti connessi a prassi consolidate ed al proliferare di spese ed oneri diversi.E’possibile sulla base di disposizioni di legge e di sentenze,ottenere il rimborso dagli istituti bancari. Oggi più che mai le imprese possono invertire il rapporto di forza con il sistema creditizio.
Il rapporto tra imprese e banche è da sempre tra i più discussi.Le banche sono imprese e non istituzioni:sono dunque profit come qualsiasi altra realtà business.In una prassi contraddistinta da normative non sempre brillanti per chiarezza e trasparenza,capita sempre più spesso di assistere ad errori da parte degli istituti bancari nel calcolo delle competenze a carico delle imprese.Questi errori non vedono banche più virtuose rispetto ad altre:i meccanismi di calcolo,le commissioni applicate,le spese legate a conti anticipi e sconti fatture sono generalizzati dal sistema. Ciò comporta che per una certa tipologia di impresa,il rischio di incorrere in errore da parte della banca è elevato.
Rispetto ad un recente passato,oggi l’imprenditore è più erudito sui propri diritti nei confronti delle banche. La legge 108/96 entrata in vigore il 24 marzo del 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1998 n. 58 consente all’imprenditore ad individuare un limite,definito tasso soglia di riferimento nella corresponsione di interessi e spese,al di la del quale si configura il reato di usura.
La legge n. 108/1996 modifica sua l’art. 644 c.p.,sia l’art 1815 c.c.,stabilendo il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari,”nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella G.U. ai sensi del c.1,relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso,aumentato della metà“.L’articolo 1 della stessa legge riprende la disposizione dell’art 644c.p. secondo cui “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,escluse quelle per imposte e tasse collegate all’erogazione del credito.. Dunque nel computo del valore da confrontare con il tasso soglia,vanno inserite tutte le voci di spesa. Questo aspetto è rafforzato dalla legge 2/2009 secondo cui il limite oltre il quale gli interessi sono considerati usurari ai sensi dell’art 644 c.p. comma 5,vede nel tasso medio risultante dalla rilevazione relativa alle categorie di operazioni in cui il credito è compreso,aumentato della metà,cosiddetto tasso effettivo globale medio un punto fondamentale.
Dunque è ribadito come per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse,collegate all’erogazione del credito.
C è da chiedersi a questo punto come sia possibile che ancora oggi su diversi conti correnti bancari sia ancora possibile ravvisare fenomeni di superamento tasso soglia,per di più sovente non saltuari nello stesso estratto conto. A questa domanda è possibile rispondere in maniera molto semplice ed immediata,si provi ad inserire su google news la voce “usura bancaria”.Ogni utente potrà verificare che esistono migliaia di contenziosi tra le banche e le imprese.
Un punto sensibile nelle controversie è quello relativo alla celeberrima commissione massimo scoperto.Il tutto è stato definitivamente chiarito con la sentenza della Cassazione Penale sez. II n. 262 del 19/02/2010 e con quella della Cassazione penale,sez II,n.12028 del 26 marzo 2010,che confermano l’inclusione della commissione di massimo scoperto tra gli oneri da includere nella determinazione del Tasso effettivo globale medio ai sensi dell’usura. Altro aspetto prioritario è la precisazione relativa alla non conformità all’art 644 codice penale delle istruzioni della Banca d ‘Italia che escludevano tali oneri dal calcolo del tasso effettivo globale.
E’ possibile dunque per gli imprenditori verificare la possibilità di recuperare nei propri conti correnti gli oneri eventualmente addebitati in maniera errata dagli istituti bancari.Attraverso una perizia tecnica è possibile quantificare l’eventuale errore da parte dell’istituto che può essere chiamato in conciliazione o in giudizio alla restituzione del plus addebitato.
La sudditanza che ha sempre visto le piccole e media imprese,sottostare ad una serie di normative molto rigide ed inflessibili da parte delle banche è dunque terminata.Ogni imprenditore dovrebbe controllare il proprio conto corrente con la stessa solerzia con cui gli istituti controllano i rating creditizi e provvedono laddove previsto a chiamare il cliente al rientro di affidamenti ed esposizioni varie. Anche in questo caso assistiamo ad una forma di sudditanza delle imprese rispetto al sistema bancario,che si traduce in una non verifica preventiva degli estratti conto,nella ferma convinzione di possibili prese di posizione da parte delle banche.
Siamo in presenza in questi casi di restrizioni culturali che non consentono agli imprenditori di tutelare i propri interessi nei confronti di altri imprenditori,titolari di società bancarie.
Esiste una ricchissima giurisprudenza in materia.Sono quotidiani i confronti tra tecnici di parte delle imprese e quelli degli istituti bancari sull’addebito di oneri ed interessi considerati indebiti. Un buon imprenditore è sempre attento ai costi di impresa:qui abbiamo valutazioni che rientrano in ottica di minimizzazione degli oneri bancari.E’ ancora possibile nel 2014 concedere un valore competitivo cosi rilevante al sistema creditizio?la risposta appare ovvia ed è da trovare proprio nei risultati evidenziati in termini di contrasto ai fenomeni di usura bancaria dal principale motore di ricerca al mondo che con la chiave di ricerca “usura bancaria”dedica diverse pagine e riferimenti ricchi di dettagli.
(lo staff)
Interrogatori dopo l’operazione “Aqueanius”:il responsabile della Bpp di Guagnano si è avvalso della facoltà prevista dall’ordinamento,cosi come un altro dei sette arrestati.
Ma raccontiamo i fatti e vediamo come si è svolta la vicenda.
Ha scelto la via del silenzio,avvalendosi della facoltà di non rispondere Luigi Albanese,nativo di Casarano,uno degli insospettabili arrestati nell’ambito di questa operazione denominata “Aqueanius”,da un antica famiglia che potrebbe aver dato origine la paese di Guagnano.
Quella di Albanese,finito agli arresti domiciliari,eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Lecce,su richiesta del sostituto procuratore,un altro degli arrestati,Ciro Iaia,ha deciso di non rispondere alle domande del giudice.Si tratta,è bene ricordarlo,di una strategia e di una scelta difensiva finalizzata,con ogni probabilità,alla lettura degli atti d’inchiesta e al possibile ricorso al Tribunale del riesame.
Dinanzi al Gip sono comparsi un panettiere,il gestore di un bar e un altra persona.I tre hanno respinto le accuse a loro contestate,fornendo risposte e precisazione dettagliate alle domande. Gli individui sottoposti al provvedimento,sono accusati a vario titolo di usura,estorsione e attività finanziaria abusiva,per aver messo su un giro di affari nella zona del nord del Salento,tra Salice e Salentino e ,appunto,Guagnano,con tassi del 10% mensile. Tra gli arrestati,come detto,figura anche un direttore di banca che in concorso con altri avrebbe,in più occasioni, concesso in prestito somme di denaro,ottenendo in cambio interessi usurari,regali e favori. Tutti imprenditori della zona,due degli arrestati rispondono anche dell’aggravante del metodo mafioso,avendo fatto riferimento a individui criminali,ritenuti vicini agli ambienti della Sacra corona unita,al fine di costringere le vittime a onorare debiti usurari contratti,pena pesanti ritorsioni personali.
Il funzionario,in particolare,sarebbe intervenuto per ritardare alcune operazioni bancarie,o per favorirne altre a favore dei clienti in difficoltà. In cambio,ha ricevuto regali e favori di vario genere da parte degli imprenditori in questione.Il tutto è stato posto sotto sequestro,il bancario avrebbe agevolato il canale privato dei prestiti,suggerendo come soluzione a coloro che non avevano concesso il credito.
Il prestito veniva,di solito,concesso tramite assegno postdatato,con scadenza 30 giorni. La somma,però,veniva già in maniera preventiva decurtata dal tasso di interesse. Ma i contanti che l’imprenditore era tenuto a corrispondere,rimanevano gli stessi.
La cosiddetta usura a fermo,come il comandante dei Carabinieri ha avuto modo di spiegare.Quando il prestito non era saldato per tempo,veniva erogato un altro importo,con scadenza più lunga,come 60 giorni,creando però un circolo vizioso e una spirale dalla quale le vittime non erano più in grado di uscire.
A dare il via alle indagini,nel febbraio 2012,la denuncia sporta da un titolare di una concessionaria,hanno consentito di individuare l’esistenza di una piccola,ma ben organizzata compagine,dedita al mercato del credito a strozzo,che traeva la propria linfa dalle crescenti criticità economiche di piccoli imprenditori,con difficoltà ad accedere al credito.Dopo i primi riscontri,si sono aggiunte altre denunce,sempre da parte di coraggiosi imprenditori,che hanno contribuito a chiarire il quadro socio-economico di riferimento e a chiarire le condotte criminali.
(lo staff)
Usura dal latino usus che indica l’ultile che va riconosciuto al creditore in aggiunta alla restituzione del bene mobile o del denaro ottenuto in prestito;è disciplinata dall’art 644 del codice penale cosi come riformulato dalla legge n.108 del 7 marzo 1996,che ha apportato profonde innovazioni e modifiche in tale maniera ampliando l’ambito di applicazione del reato e ,conseguentemente l’area di tutela offerta dalla norma che non è più relegata ad operare esclusivamente nei casi in cui sussista lo stato di bisogno del quale taluno abbia approfittato conseguendo vantaggi per se o per altri,ma opera anche ogni qualvolta il limite posto dall’art 2 della stesse legge 108/96 venga superato il cosiddetto Tasso Soglia.
Ne deriva che il reato di usura può bene essere imputato anche ai funzionari di banca.
Per il calcolo dell’usura in conto corrente,infatti,si tiene conto dei costo addebitati al correntista,connessi all’operazione di erogazione del credito,ai sensi dell’ art 1,comma 3,L 108/96 il quale dispone che: “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,escluse quelle per imposte e tasse,collegate all’erogazione del credito”.
Interessante a tale proposito la sentenza della Cassazione,conforme a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con provvedimento n. 29 del 25 febbraio 2001 che ha stabilito che si intendono usurari “gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti,,a qualunque titolo,quindi anche a titolo di interessi moratori.
Il comma 3 dell’art 644 del c.p. afferma “la legge stabilisce il limite il quale gli interessi sono sempre usurari”.
A ciò provvede,come si accennava,l art 2,comma 4 della L. 108/96 fra l’altro recentemente riformato,che ha modificato la definizione legale del concetto interessi usurari,rilevante per l’applicazione della norma incriminatrice dell’usura c.d.presunta.
Prima di tale modifica normativa l’art 2 della L.108/96 fissava il limite di usurarietà degli interessi nel tasso medio risultante dall’ultima rivelazione trimestrale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,relativo alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso,aumentato della metà. Dopo la recente riforma,per individuare quel limite il tasso medio non deve essere più aumentato della metà,bensi di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali.
Non solo:la nuova definizione legale stabilisce che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
L’usura,a differenza dell’anatocismo è considerata reato e quindi l’ordinamento giuridico,di fronte all’accertamento di tale condotta,reagisce in modo decisamente più incisivo rispetto ad un semplice illecito civile. Il reato di usura,infatti,prevede l’apertura di un indagine penale,con intervento del Pubblico Ministero che ha particolari poteri di indagine e persecutori nei confronti degli usurai.
Anche sul fronte civilistico le sanzioni conseguenti all’usura sono decisamente più importanti per l’usuraio.L’art 1815 del codice civile prevede che in caso di usura,non siano dovuti interessi. Tale norma è stata modificata dalla legge 108/96 che inasprito le sanzioni. in precedenza,infatti,il legislatore riconosceva comunque il tasso legale sul capitale erogato dall’usuraio.
COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO: si tratta di un costo illegittimo che spesso sia i privati sia le imprese,hanno trovato all’interno delle condizioni di conto corrente bancario quale corrispettivo per la semplice messa a disposizione di una somma,a prescindere dall’effettivo utilizzo da parte del cliente,e quale remunerazione per il rischio di concedere al correntista l’utilizzo di un determinato importo,a volte oltre il limite del fido.Tale costo andava,quindi,trimestralmente ad aggiungersi agli interessi passivi.
Attualmente la legge prevede che,per i contratti di conto corrente con apertura di credito,la banca posso chiedere al cliente solo il pagamento di una commissione onnicomprensiva sull’affidamento che deve essere,tuttavia calcolata in modo proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione,alla durata dell’affidamento e al tasso di interesse a debito sugli importi utilizzati dal cliente. La commissione deve comprendere anche le spese di istruttoria,le spese per i conteggi degli affidamenti e ogni altra spesa collegata al servizio di credito.
L’ammontare complessivo non può comunque essere superiore allo 0,5% per trimestre,calcolato sulla somma messa a disposizione del cliente.
Nel caso,invece,in cui il cliente abbia prelevato denaro in mancanza di affidamento oppure oltre i limiti del fido,la banca può prevedere,quale unico onere,il pagamento di una commissione di istruttoria veloce,il cui importo è però determinato in misura fissa,cioè non percentuale,corrispondente ai costi e un tasso di interesse passivo a debito sull’ammontare dello sconfinamento,calcolato sul saldo disponibile a fine giornata.
La commissione di istruttoria veloce non trova applicazione nei confronti dei consumatori titolari di conto corrente,per sconfinamenti pari o superiori a 500 euro in mancanza di affidamento o oltre il limite del fido,purchè ciò si verifichi una sola volta nell’arco di un trimestre e per una durata non superiore a sette giorni consecutivi:sono esclusi da questo beneficio i professionisti e le imprese.
INTERESSI ULTRA LEGALI:come l’espressione stessa lascia intendere si tratta di interessi pattuiti in misura maggiore rispetto a quella legale. Di per se la pattuizione di interessi superiori a quelli legali non è illegittima ma con due importanti limitazioni.
La prima è contenuta nell’art 1815 del codice civile che sancisce la nullità degli interessi superiori al tasso di usura e di cui si è già discusso sopra;la seconda è stabilita dall’art 1284,comma 3 c.c.,che stabilisce la necessità che tali interessi ultra legali siano pattuiti in forma scritta e che in mancanza si applica l’interesse nella misura legale. Si tratta di una forma a pena di nullità,anche se ci sono sentenze che in parte hanno attenuato il rigore di tale previsione normativa.
Altra questione dibattuta è quella relativa alla validità di clausole che stabiliscono interessi ultra legali rinviando ad altri documenti e/o elementi esterni al contratto per la loro determinazione.
Attualmente il testo unico in materia bancaria,ha disposto l’obbligatorietà dell’indicazione nei contratti bancari dell’interesse e delle altre condizioni praticate,sancendo la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi di piazza degli istituti di credito e prevedendo,per l’inosservanza della norma,un meccanismo di integrazione contrattuale,che mira a sanzionare la condotta scorretta degli istituti.
La giurisprudenza,quindi,sulla scorta del nuovo dettato normativo,ha sancito che le clausole di rinvio a elementi estrinseci del contratto sono valide solo se ancorate a parametri oggettivi e determinabili,sancendo la nullità del rinvio agli usi piazza degli istituti,quando gli stessi non siano oggettivamente determinabili.
(lo staff)