TASSO ZERO SE IL MUTUO IN USURA
Lo stabilisce la legge,l’informazione in questo senso è molto limitata,i Media tradizionali tendono d omettere questo tipo di possibilità.
la Banca è semplicemente un’azienda,se sbaglia paga .
L’’articolo 4 della Legge 7 marzo 1996 n. 108 prevede che la clausola, in base alla quale sono previsti interessi, è nulla se gli stessi risultano usurari.
Pertanto, poiché solo tale clausola è nulla ma non l’intero contratto di mutuo, ne deriva che il debitore può impugnare il contratto stesso, dal momento che questo rimane in essere, se gli interessi risultano usurari. In caso contrario risulterebbe particolarmente danneggiato dovendo subito restituire il capitale, da lui detenuto senza alcun titolo essendo nullo il contratto di mutuo.
Inoltre la nullità della clausola degli interessi comporta che il debitore, oltre a non doverli corrispondere (fermi restando, comunque, i termini di rimborso del capitale) non deve nulla né per commissioni, né per spese in quanto tali voci concorrono alla composizione del tasso usurario.
Tale procedura, con l’abbandono del sistema della “reductio ad aequitatem” che lasciava a carico del mutuatario gli interessi al tasso legale, viene a punire anche in campo civilistico, l’usuraio mentre favorisce sempre i debitori che non sempre risultano meritevoli di tutela.
Il debitore, inoltre, quale persona offesa del reato, ha diritto sia alla restituzione degli interessi (tutti gli interessi ed accessori pagati, non soltanto la parte esorbitante la soglia del tasso consentito) sia al risarcimento dei danni: non solo morali ma anche patrimoniali (art.14, comma 4 della citata legge) per aver dovuto subire perdite e mancati guadagni a causa dell’’usura.
Il tasso usurario
L’importanza di controllare la banca
La nuova legge 7 marzo 1996 n.108 disciplina la determinazione del tasso usurario in maniera quanto più oggettiva possibile: ossia stabilendo che il tasso in questione debba considerarsi usurario quando supera il “tasso soglia”.
Ciò a prescindere dalla circostanza che la natura del prenditore possa non essere tale da farlo ritenere meritevole di tutela o che il datore stesso possa avere illegalmente concesso il prestito.
Il predetto “tasso soglia”, secondo quanto prescrive l’articolo 2 della legge di cui trattasi, viene determinato aumentando della metà il tasso effettivo globale – “TEG” – rilevato trimestralmente dal M.ro del Tesoro, sentiti la BANCA d’ITALIA e l’UIC (Uff. Ital. dei Cambi), in relazione ad una classificazione delle operazioni per categorie omogenee.
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