Accade a Napoli dove giudice Lucio Di Nosse, nonostante l’opposizione Di Unicredit , stabilisce che va dimezzato il debito di un cittadino che aveva sottoscritto un mutuo assistito da ipoteca, con la banca Unicredit di 250mila euro per comperare la casa.
Questo in applicazione della Legge del 2012 che tutela il cittadino sovraindebitato ma “meritevole”.
Il debitore si è visto abbattere la somma iniziale a 125mila euro, con una dilazione per la restituzione mensile in 17 anni e otto mesi con un piano di rientro che prevede un pagamento di 650 euro al mese applicando la cosiddetta legge salva-suicidi, varata nel pieno della crisi economica, che consente al debitore di chiedere alla sezione volontaria giurisdizione del tribunale la nomina di un organismo di composizione della crisi per ottenere uno sconto sui debiti, così evitando di ricorrere agli strozzini.
Riepiloghiamo la normative in vigore, poco conosciuta e di scarsa applicazione. Ad essa possono ricorrere i privati, gli agricoltori, i professionisti, piccoli commercianti e artigiani, esclusi dal fallimento.
Con l’introduzione della Legge 27/01/2012 n.3, modificata con il D.L. 18/10/2012 n. 179, denominata “Legge sulla Composizione della Crisi da Sovraindebitamento”, è possibile reagire a questa condizione, poichè permette al consumatore, attraverso una procedura di esdebitazione da presentare presso il Tribunale di residenza, di specificare ai creditori che realmente non esiste o è venuta meno la possibilità di pagare tutti i debiti, il che non significa venire meno agli impegni assunti.
Nello specifico si tratta di un piano di ristrutturazione del debito, che viene prima vagliato dal Giudice assegnatario e poi lo stesso viene presentato ai creditori. Il piano di esdebitazione viene approvato con il consenso dei creditori che rappresentano il 60% del debito complessivo.
Il piano viene predisposto da un professionista, presentato al Giudice il quale fisserà un’udienza dove i creditori potranno partecipare per fa valere osservazioni in merito. Se i creditori, approveranno il piano con la maggioranza prima indicata, il Giudice omologherà l’accordo, di conseguenza tutte le procedure esecutive verranno sospese e il debitore potrà tirare un sospiro di sollievo. Sarà in futuro possibile modificare l’accordo ove dov’essero cambiare le condizioni economiche del debitore.
Tutta la procedura dovrà essere seguita da un Organismo di Composizione della Crisi (il cui registro è iscritto presso il Ministero della Giustizia), o da un professionista quale un avvocato o un commercialista iscritto negli appositi albi professionali.
La procedura è nuova e ancora in via di sperimentazione nei Tribunali Italiani, ad oggi non è possibile stabilire in quale misura potrà intervenire in aiuto dei consumatori colpiti dal sovraindebitamento, a nosro avviso il legislatore avrebbe dovuto applicare una percentuale inferiore al 60% del credito per l’approvazione del piano del consumatore, in quanto la decisione di accettare o meno l’accordo potrebbe dipendere da un solo creditore che rappresenta il 60% del debito.
www.risarcimentomutui.it – www.disinformazionebancaria.it – www.movimentorevolution.it – www.deciba.it – www.rimborsobancario.it – www.sdebitamento.it – www.equistop.it – www.ilfalsoquotidiano.it