DOC250814-002
Il gruppo D.E.C.I.B.A continua con i suoi grandi successi,l’associazione D.E.C.IB.A in collaborazione con l’Avv.Rosa Chiericati e la società MANAGEMENTITALIA SRL provocano sentenze uniche in Italia .
Dopo il grande successo del tribunale di Padova dove il Giudice Santinello ha sospeso l’asta per Mutuo in Usura arriva un’altra eclatante ordinanza dal tribunale di Reggio Emilia .
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QUI L’ORDINANZA
DOC250814-002
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
7 Agosto 2014 – ORDINANZA
Il Tasso Soglia di Usura è fissato solo per legge ed è unico sia per il tasso corrispettivo, sia per il tasso di mora. Nessuna maggiorazione del tasso soglia è consentita per il confronto con il tasso di mora. Smentita la Banca d’Italia e la sua circolare del 3/7/13
Il provvedimento:
Con un’ordinanza che non consta ancora di precedenti, il Tribunale di Reggio Emilia ha sospeso l’asta della casa di abitazione di due coniugi, promossa dalla Banca che aveva erogato il mutuo. Da un lato, confermando l’indirizzo della Cassazione (sent. 350/13) ed applicando la legge (Legge 108/96 e 24/01), statuisce che anche il tasso di mora soggiace al limite del Tasso Soglia di Usura fissato trimestralmente dalle tabelle ministeriali emanate dalla Banca d’Italia in esecuzione della legge 108/96 e dall’altro lato che il Tasso Soglia di Usura può essere fissato solo per legge e non anche da altri organismi, nella specie la Banca d’Italia.
Il Tribunale di Reggio Emilia, ha pertanto escluso (è la prima pronuncia che si annovera sul problema specifico) che sia ammissibile un Tasso Soglia di Usura per il Tasso di Mora, diverso da quello previsto per la categoria di credito nella Tabella Ministeriale.
IL CASO
Due coniugi avevano stipulato un mutuo per l’acquisto della casa di abitazione nel marzo del 2006. Ad un certo punto non erano più riusciti a pagare le rate del mutuo e la Banca aveva notificato il precetto e il pignoramento. Dopo tre aste andate deserte, i due coniugi si sono rivolti all’associazione antiusura Deciba (Dipartimento di Controllo degli Illeciti Bancari) i cui periti rilevavano immediatamente che il tasso di mora pattuito in contratto al momento del rogito era superiore al tasso soglia di usura. Ricontabilizzati i pagamenti effettuati sul solo capitale, data la gratuità del mutuo, si scopriva che, non solo la Banca non aveva diritto di mandare all’asta la casa, ma anche che, i due coniugi avevano già pagato le rate fino al 2017. Si ricorreva, pertanto, al Giudice dell’esecuzione il quale affidava ad un ausiliario CTU la verifica del superamento della soglia di usura. L’esito della verifica, tuttavia, era inaspettatamente negativo per i due coniugi poiché il professionista incaricato dal Tribunale, nel proprio elaborato, applicava i principi emanati dalla Banca d’Italia in data 3/7/13 con una circolare nella quale l’Organo di Vigilanza forniva un metodo di calcolo diverso, rispetto alla regola, per la verifica del superamento della soglia con riferimento al tasso di mora. Secondo la Banca d’Italia, infatti, poiché il tasso di mora non entra nelle rilevazioni statistiche trimestrali sulle quali vengono fissati, per decreto, trimestralmente, i tassi medi per le varie categorie di credito che fungono da base di calcolo per i rispettivi Tassi Soglia di Usura, allora sarebbe scorretto confrontare il tasso di mora con il tasso soglia a cui appartiene la categoria di credito, in quanto si tratterebbe di confrontare tra loro dati disomogenei. La Banca d’Italia, nella propria circolare, aggiunge anche che, poiché dal Decreto Ministeriale del 25/3/03 sono iniziate le rilevazioni statistiche delle maggiorazioni di mora, che è sempre stata mediamente di 2,1 punti percentuali in più del tasso corrispettivo, per determinare il Tasso Soglia di Usura per la Mora sarebbe necessario aggiungere la maggiorazione del 2,1 al correlativo tasso corrispettivo e poi moltiplicare tale somma per 1,50 (fino al 2° trim. 2011), così ottenendo un Tasso Soglia diverso e molto maggiore rispetto a quello ricavabile dal calcolo previsto per legge (tegm + 50% fino al 2° trim. 2011).