Dall’Emilia laboriosa e produttiva degli scorsi decenni alla crisi che,negli ultimi anni,ha messo in ginocchio una marea di artigiani,commercianti,piccoli imprenditori,liberi professionisti.Tutti alle prese con la crisi globale,certo,ma anche accomunati da una costante che emerge nel momento in cui viene a mancare la liquidità:i rapporti difficili con le banche. Le quali pur applicando contratti e clausole formalmente legali,spesso non aiutano chi è in difficoltà-complice anche il turn-over dei direttori delle filiali-e talvolta,sommando interessi e oneri accessori,varcano la soglia dell’usura.

Di tutto ciò si è parlato martedi sera scorso allo “Spazio incontro” del teatro De Andrè. Davanti ad una folta platea,si è discusso del costo dei soldi. In sala gli esponenti di associazione di categorie e vari addetti ai lavori.
Ha aperto il dibattito,un esponente di una neonata associazione,che ha organizzato l’incontro e che annunciato l’intenzione di realizzarne un altro all’aperto,magari proprio in piazza a Scandiano dove hanno sede tutte le banche,si,perchè uniti possiamo arrivare a fare una proposta alle banche,ha sostenuto.

Mattatore della serata un professionista specializzato in diritto bancario,esperto di anatocismo e usura bancaria.Dalle nostri fonti nel 92% dei conti correnti c’è anatocismo e usura bancaria,quando ti presenti in tribunale gli avvocati delle banche dicono sempre di aver seguito le leggi,ma leggi ad bancam e il controllore di Banca Italia non ha il potere di controllare.
Chiusa la fase dell’anatocismo,applicato fino al 2000,le banche hanno continuato ad applicare l ‘usura.Esiste il reato di usura oggettiva,punito dall’articolo 644 c.p.,ma non va mai in galera nessuno,perchè va individuato un responsabile preciso,e alla fine ti dicono che è colpa del computer.

Ma che cosa è esattamente l ‘usura bancaria?

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L’usura bancaria è una fattispecie normativa introdotta dall’art 644 del codice penale italiano ed è stata riformulata dalla legge n. 108 del 7 marzo 1996,che ha appartato profonde innovazioni e modifiche in materia di usura nell’ordinamento giuridico dell’Italia.

La norma ha ridefinito il quadro complessivo descritto dalla fattispecie incriminatrice affiancando ai parametri puramente soggettivi,previsti dalla vecchia formulazione,nuovi parametri cosiddetti oggettivi.
L’intervento del legislatore,ha contribuito ad ampliare,in maniera notevole,l’ambito di applicazione del reato di usura,e conseguentemente l’area di tutela offerta dalla norma,che non è più relegata ad operare esclusivamente nei casi in cui sussista lo stato di bisogno del quale taluno abbia approfittato conseguendo vantaggi per se o per altri,ma opera anche ogni qual volta il limite posto dall’art 2 della stessa L. 108/96 venga superato.

Pertanto,quella che era una norma destinata ad offrire tutela in casi estremi,nell’ambito dei quali l’usura costituiva,nella pratica,l’anello di una catena di fattispecie delittuose spesso complesse e più gravi,grazie all’intervento legislativo del 1996,ha acquisito una diversa rilevanza.
Il legislatore,ha infatti,inteso delineare un importante ed oggettivo discrimine tra lecito e illecito nel settore dell’erogazione del credito.

Prima dell’introduzione della nuova norma,modalità e termini relativi all’erogazione del credito ed il costo del denaro erano rimessi alla volontà delle parti:ovviamente la parte contrattualmente più forte era nella situazione di poter dettare termini e condizioni in maniera arbitraria,stante l’assenza di regole,sanzioni e conseguenti responsabilità.
Con tale liberalità di mercato,in assenza di regole specifiche,era frequente,possibile e legale,che l’erogatore del credito addebitasse costi elevati al cliente e pertanto la L.108/96 ha colmato una lacuna normativa.

La norma è volta a sanzionare la condotta di chi,a fronte di operazioni di erogazioni di credito,applichi commissioni,remunerazioni a qualsiasi titolo e spese,escluse quelle per le imposte e tasse,collegate alla erogazione del credito superiori al limite determinato dall’art. 2 della L. 108/96,il principale ambito di operatività della disciplina è costituito dai conti correnti,dai muti e da altre operazioni di finanziamento e credito.

L’usura in conto corrente è determinata dai costi addebitati al correntista,connessi alle operazioni di erogazione del credito,per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto,delle commissioni,remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,escluse quelle per imposte e tasse,collegate all’erogazione del credito.

Il costo del denaro deve,dunque,essere contenuto entro il limite del Tasso soglia d’usura,determinato dal legislatore,con il TEG rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia,e pubblicato trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale,aumentato del suo 50%.
Per la determinazione sono necessari,oltre al tasso d’interesse effettivamente applicato,dati tra i quali alcune informazioni inerenti a costi non immediatamente rilevabili,ma deducibili tramite calcoli matematici come gli interessi generati dall’applicazione della valuta,gli interessi generati dall’anatocismo,gli interessi generati dall’addebito della Commissione di Massimo Scoperto ed anche le spese.

Inseguito alla riforma operata dalla L. 108/96,ed all’abbattimento dei tassi d’interesse negli anni successivi,si creava una situazione per cui i mutui contratti prima del 1996 sarebbero divenuti usurari.In oltre,i tassi di interesse in essi previsti,in seguito alla riforma avrebbero superato il tasso soglia usura,e conseguentemente l’usurarietà del mutuo avrebbe consentito al mutuario di invocare l’applicazione dell’art 1815,comma 2 c.c. Se sono convenuti interessi usurari,la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

Inoltre,tale circostanza avrebbe consentito al mutuario di chiedere ed ottenere la restituzione di quanto versato in eccedenza.

Nel 2011 è stato emanato un Decreto attuativo detto “Decreto Sviluppo”:è stato constato che finora le banche erano soggette ad un limite sui tassi di interesse che potevano applicare al mutuo;il cliente poteva,nel caso avesse riscontrato un possibile tasso d’usura,rescindere il contratto,anche se da tempo,gli istituti di credito non accettavano molto volentieri questo vincolo ritenendolo leonino.
Ora per effetto del Decreto Sviluppo questo limite è stato innalzato.In sintesi cambia metodo per il calcolo del tasso di usura,prevedendo che la soglia venga definita aumentando del 25% il tasso medio rilevato con l’aggiunta di ulteriore 4%.Inoltre,la norma fissa un differenziale massimo tra tasso soglia

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(lo staff)