Non ci stancheremo mai di ripetere che l’usura bancaria è un fenomeno molto diffuso,legato ad errori da parte degli istituti connessi a prassi consolidate ed al proliferare di spese ed oneri diversi.E’possibile sulla base di disposizioni di legge e di sentenze,ottenere il rimborso dagli istituti bancari. Oggi più che mai le imprese possono invertire il rapporto di forza con il sistema creditizio.
Il rapporto tra imprese e banche è da sempre tra i più discussi.Le banche sono imprese e non istituzioni:sono dunque profit come qualsiasi altra realtà business.In una prassi contraddistinta da normative non sempre brillanti per chiarezza e trasparenza,capita sempre più spesso di assistere ad errori da parte degli istituti bancari nel calcolo delle competenze a carico delle imprese.Questi errori non vedono banche più virtuose rispetto ad altre:i meccanismi di calcolo,le commissioni applicate,le spese legate a conti anticipi e sconti fatture sono generalizzati dal sistema. Ciò comporta che per una certa tipologia di impresa,il rischio di incorrere in errore da parte della banca è elevato.
Rispetto ad un recente passato,oggi l’imprenditore è più erudito sui propri diritti nei confronti delle banche. La legge 108/96 entrata in vigore il 24 marzo del 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1998 n. 58 consente all’imprenditore ad individuare un limite,definito tasso soglia di riferimento nella corresponsione di interessi e spese,al di la del quale si configura il reato di usura.
La legge n. 108/1996 modifica sua l’art. 644 c.p.,sia l’art 1815 c.c.,stabilendo il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari,”nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella G.U. ai sensi del c.1,relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso,aumentato della metà”.L’articolo 1 della stessa legge riprende la disposizione dell’art 644c.p. secondo cui “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,escluse quelle per imposte e tasse collegate all’erogazione del credito.. Dunque nel computo del valore da confrontare con il tasso soglia,vanno inserite tutte le voci di spesa. Questo aspetto è rafforzato dalla legge 2/2009 secondo cui il limite oltre il quale gli interessi sono considerati usurari ai sensi dell’art 644 c.p. comma 5,vede nel tasso medio risultante dalla rilevazione relativa alle categorie di operazioni in cui il credito è compreso,aumentato della metà,cosiddetto tasso effettivo globale medio un punto fondamentale.
Dunque è ribadito come per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse,collegate all’erogazione del credito.
C è da chiedersi a questo punto come sia possibile che ancora oggi su diversi conti correnti bancari sia ancora possibile ravvisare fenomeni di superamento tasso soglia,per di più sovente non saltuari nello stesso estratto conto. A questa domanda è possibile rispondere in maniera molto semplice ed immediata,si provi ad inserire su google news la voce “usura bancaria”.Ogni utente potrà verificare che esistono migliaia di contenziosi tra le banche e le imprese.
Un punto sensibile nelle controversie è quello relativo alla celeberrima commissione massimo scoperto.Il tutto è stato definitivamente chiarito con la sentenza della Cassazione Penale sez. II n. 262 del 19/02/2010 e con quella della Cassazione penale,sez II,n.12028 del 26 marzo 2010,che confermano l’inclusione della commissione di massimo scoperto tra gli oneri da includere nella determinazione del Tasso effettivo globale medio ai sensi dell’usura. Altro aspetto prioritario è la precisazione relativa alla non conformità all’art 644 codice penale delle istruzioni della Banca d ‘Italia che escludevano tali oneri dal calcolo del tasso effettivo globale.
E’ possibile dunque per gli imprenditori verificare la possibilità di recuperare nei propri conti correnti gli oneri eventualmente addebitati in maniera errata dagli istituti bancari.Attraverso una perizia tecnica è possibile quantificare l’eventuale errore da parte dell’istituto che può essere chiamato in conciliazione o in giudizio alla restituzione del plus addebitato.
La sudditanza che ha sempre visto le piccole e media imprese,sottostare ad una serie di normative molto rigide ed inflessibili da parte delle banche è dunque terminata.Ogni imprenditore dovrebbe controllare il proprio conto corrente con la stessa solerzia con cui gli istituti controllano i rating creditizi e provvedono laddove previsto a chiamare il cliente al rientro di affidamenti ed esposizioni varie. Anche in questo caso assistiamo ad una forma di sudditanza delle imprese rispetto al sistema bancario,che si traduce in una non verifica preventiva degli estratti conto,nella ferma convinzione di possibili prese di posizione da parte delle banche.
Siamo in presenza in questi casi di restrizioni culturali che non consentono agli imprenditori di tutelare i propri interessi nei confronti di altri imprenditori,titolari di società bancarie.
Esiste una ricchissima giurisprudenza in materia.Sono quotidiani i confronti tra tecnici di parte delle imprese e quelli degli istituti bancari sull’addebito di oneri ed interessi considerati indebiti. Un buon imprenditore è sempre attento ai costi di impresa:qui abbiamo valutazioni che rientrano in ottica di minimizzazione degli oneri bancari.E’ ancora possibile nel 2014 concedere un valore competitivo cosi rilevante al sistema creditizio?la risposta appare ovvia ed è da trovare proprio nei risultati evidenziati in termini di contrasto ai fenomeni di usura bancaria dal principale motore di ricerca al mondo che con la chiave di ricerca “usura bancaria”dedica diverse pagine e riferimenti ricchi di dettagli.
(lo staff)