USURA CONTRATTUALE NEL MUTUO CON INTERESSI MORATORI SU OGNI SOMMA SCADUTA E NON PAGATA – LO CONFERMA IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Stefano Nicoletti – D.E.C.I.BA
La normativa è chiara, ci dice Stefano Nicoletti VicePresidente dell’Associazione D.E.C.I.BA, eppure i casi dove la banca si comporta addirittura a discapito del cliente sono molteplici . Chi ha deciso di fare causa alla banca per questo motivo ha ottenuto ottimi risultati.
Gli esempi sono mille, e a volte le banche costringono a fare un prestito per coprire un’altro prestito, che sicuramente non è un comportamento ragionevole, basterebbe fare un piano di rientro attuabile alla condizione economica del cliente, difatti la legge vieta queste procedure che solitamente portano al fallimento .
Sul tema dell’Usura Contrattuale e sulla rilevanza ai fini usura della clausola inserita nel contratto di mutuo che prevede l’applicazione del tasso di interesse moratorio su ogni somma dovuta e rimasta impagata alla data di relativa scadenza, si è pronunciato il Tribunale di Brindisi sentenza n. 74/2020.
Avv. Federico Comba
Con tale decisione, ci informa l’Avv. Federico Comba – Responsabile Legali D.E.C.I.BA – che ha analizzato la sentenza, il Tribunale ha osservato che il contratto di mutuo stabiliva che la debitoria complessiva, a seguito di inadempimento dell’obbligo di restituzione delle somme mutuate, si sarebbe individuata con riferimento alle rate scadute (comprensive, queste, della quota a titolo di interessi corrispettivi) maggiorate degli interessi moratori.
Tale clausola contrattuale, a parere del Tribunale, determina necessariamente la sommatoria dei tassi applicati, atteso che l’interesse moratorio, nell’ipotesi di inadempimento, andrebbe calcolato sull’intera rata non pagata, comprensiva della quota relativa agli interessi corrispettivi, rimasti anch’essi insoluti. Stante quanto sopra, qualora la sommatoria dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio, indicati in contratto, dovesse risultare superiore alla soglia usura vigente alla data di stipulazione del finanziamento (come nel caso affrontato dal Tribunale di Brindisi), risulterebbe pattuito e/o promesso un tasso di interesse usurario, con conseguente applicazione della sanzione di cui all’art. 1815 c.c. (nullità integrale della clausola relativa al tasso di interesse) e conseguente conversione del mutuo da oneroso a gratuito.
Il Tribunale di Brindisi, accertata l’intervenuta applicazione di un tasso di interesse usurario con conseguente violazione dell’art. 1815 c.c., ha rideterminato tramite CTU il piano di ammortamento del mutuo, accertando che alla data di risoluzione del contratto comunicata dalla banca il mutuatario in realtà aveva corrisposto a titolo di capitale ed interessi (quest’ultimi nulli siccome usurari) un importo sufficiente a coprire l’ulteriore credito a titolo di capitale vantato dalla banca, scaduto alla data di comunicazione della risoluzione.
Il Tribunale ha pertanto accolto l’opposizione del mutuatario, dichiarando nullo l’atto di precetto e la procedura esecutiva immobiliare azionati dalla banca.
Per togliersi ogni dubbio sul proprio mutuo, è necessaria una Analisi Contabile Preliminare del contratto.
📧 segreteria.treviso@deciba.it
☎️ 800 600 955 numero verde gratuito