Stamattina discuteremo delle ultime decisioni prese dall’arbitro bancario finanziario (ABF)

Con decisione del 28 marzo 2014 n. 1875 il collegio di coordinamento dell’Arbitro bancario finanziario ha preso posizione sul tema della rilevanza degli interessi moratori ai fini del calcolo dell’usura.

In particolare a fronte della rimessione effettuata dal collegio abf di Roma.
Il collegio di coordinamento ha analizzato la questione relativa alla possibile estensione agli interessi moratori della specifica disciplina sanzionatoria prevista agli effetti civili,dall’art 1815,comma 2 c.c.,ai sensi del quale se sono convenuti interessi usurari,la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

Tale norma si coordina con la previsione dell’art 644 c.p.,che rinvia alla legge come fonte del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurai.
La legge speciale 108/96 prevede che detto limite venga stabilito nel tasso effettivo globale medio comprensivo di commissioni,di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese,escluse quelle per imposte e tasse,riferito ad anno,degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari,aumentato della metà originariamente e di 1/4 e 4 punti percentuali attualmente.

Riprendendo il ragionamento svolto dal collegio del coordinamento,si evidenzia come nemmeno la legge speciale fissa un tasso usuraio,ma istituisce un procedimento per determinare di volta in volta,con scadenza trimestrale,quale sia il tasso usuraio in relazione a tipologie predefinite di operazioni di credito ed all’andamento del mercato.

e’ indubbio quindi che divengano rilevanti le basi di calcolo che conducono ad individuare di volta in volta detta misura,dovendosi ritenere che la nozione di tassi usurari che superano i tassi soglia è persino impropria,perchè in realtà si tratta di confrontare l’insieme di voci predefinite che attengono al costo del credito convenuto tra le parti con l’insieme delle stesse voci di costo medio rilevate trimestralmente.

Ed in tal caso l’esclusione della segnalazioni e successive rilevazioni degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardo nei pagamenti è stata ribadita in data 25 marxzo 2011 dal DM del MEF relativo ai tassi soglia trimestrali.

Secondo il collegio di coordinamento,quindi,ai fini del quesito sollevato non rileva la diversità ontologica tra interessi corrispettivi ed interessi moratori,nè argomenti esegetici tratti da testi normativi come l’espressione “a qualsiasi titolo”,ma il solo fatto che questi ultimi non sono rilevanti nel corso del procediemento che identifica i tassi soglia e quindi non fanno parte dell’insieme delle voci di costo del credito che confluiscono nella identificazione dei tassi soglia.

Nella propria decisione il collegio di coordinamento affronta altre questioni di grande interesse oggetto di rimessione del collegio di Roma.

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(lo staff)