Molti pensano che contro la banca non si vinca,questa ipotesi si fa per l’inefficienza dei media tradizionali,noi quasi tutti i giorni vi pubblichiamo sentenza a favore dei cittadini ,aiutateci a diffondere l’informazione . ESCLUSIVO COMMENTO DEL PRESIDENTE GAETANO VILNO E L’AVVOCATO ROSA CHIERICATI 23 Agosto 2014 – ORDINANZA Sospensione della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo L’art. 117 T.U.B. esige la forma scritta ad substantiam per la validità delle clausole economiche del rapporto bancario. In mancanza di produzione del contratto, manca la prova della legittimità degli addebiti e della formazione del saldo. Nel contratto di finanziamento, ove sia indicato un ISC che non tenga conto di tutti i costi collegati al’erogazione del credito, viene violata la legge sulla trasparenza e gli obblighi di determinatezza del tasso, derivandone la nullità. Con un’ordinanza che si inserisce nel solco ormai profondo tracciato dalla Giurisprudenza di legittimità degli ultimi 15 anni, e in perfetta applicazione del precetto legislativo, il Tribunale di Rovigo, sospende la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo di circa Euro 89.000 costituito dal’apparente saldo a debito di un conto corrente e di un apparente debito residuo di un finanziamento, sia nei confronti del debitore principale, sia nei confronti del fideiussore. La Banca ha omesso di produrre il contratto di conto corrente, nonostante sia stata svolta piena eccezione in tal senso, ed abbia avuto tutto il tempo per farlo, a nulla rilevando la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto. Il Giudice, infatti, osserva che l’art. 117 T.U.B. impone la forma scritta ad substantiam per i contratti bancari e la mancata produzione del contratto di conto corrente impedisce in origine la legittimità degli addebiti a titolo di interessi, spese e commissioni di qualunque genere. Del pari, ove in un finanziamento l’Indicatore Sintetico di Costo sia inferiore a quello effettivamente applicato per effetto dei costi collegati al’erogazione del credito sono violate le norme in tema di trasparenza e di determinatezza del tasso. Sussistono pertanto i presupposti di fumus e di periculum per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La Banca aveva ottenuto il Decreto Ingiuntivo, per di più provvisoriamente esecutivo, al di fuori delle previsioni di legge. Rimescolando le carte, aveva tentato di far passare per “contratto” un documento diverso, costituito da una modifica di condizioni di contratto sottoscritta nel 2006. Il conto corrente, tuttavia, era iniziato nel 2002. Non solo. Questo conto era stato aperto con un nuovo numero presso una filiale di nuova apertura, più vicina al correntista, in corrispondenza della chiusura del vecchio conto corrente intrattenuto in precedenza presso una filiale diversa e attivo da molti anni. Il vecchio conto, tra l’altro, era assistito dalla fidejussione della moglie di questo correntista. La banca si è dimenticata di far sottoscrivere al suo cliente il nuovo contratto pur aprendogli un nuovo conto e con il fido accordato al nuovo, subito dopo l’apertura, andava ad azzerare ed estinguere il vecchio nella precedente filiale. Giunti al punto di criticità 11 anni dopo, la Banca, accorgendosi di non avere il contratto non si è certamente fermata. A tutti i costi, anche falsificando documenti, ha voluto ottenere il Decreto Ingiuntivo, per di più provvisoriamente esecutivo, pur sapendo di non averne diritto. Da un lato ha tentato di far passare per contratto, ciò che contratto non era, dal’altro lato ha modificato alcuni dati della fidejussione della moglie (luogo e data di emissione), che invece era estinta molti anni prima con l’estinzione del vecchio conto utilizzandola per il nuovo conto corrente che invece era sprovvisto di garanzie. Il Giudice, in prima battuta, il Decreto Ingiuntivo l’ha concesso, ma poi non si è fatto prendere in giro una seconda volta, ed ha prontamente sospeso l’esecuzione. Non è la prima volta che accadono fatti del genere, ormai è pane quotidiano: contratti falsificati, firme false, firme di ratifica di vecchi contratti sconosciuti che i direttori di banca, truffando su ordine dei propri superiori, ottengono dai clienti ignari raccontando loro che sono per conformare la documentazione alla legge e via di seguito in una serie infinita di truffe che le banche compiono ogni giorno in danno dei clienti dopo aver sottratto loro illecitamente denaro per decenni. Il provvedimento in commento è chiaro e lineare nel’applicare la legge e nel seguire gli indirizzi interpretativi forniti dalla Cassazione. Ed è proprio tale chiarezza e linearità a dare forza e conforto a tutti coloro i quali abbiano subito furti, appropriazioni indebite e truffe mascherate, da parte delle banche perché dà a tutti la consapevolezza che in ogni momento si può smettere di vivere nel’ansia e nel terrore perché se si vuole cambiare rotta e fare valere i propri diritti nei confronti delle banche, oggi si può.
Le offerte di mutuo si aggiornano di continuo e,in particolari periodi,i tassi di interesse possono risultare particolarmente convenienti. Chi ha un mutuo in sospeso quindi potrebbe essere tentato di cambiare banca passando ad un offerta più vantaggiosa nelle condizioni.
Questo passaggio si chiama tecnicamente surroga ed è ammesso dalle condizioni bancarie.
Ma che cosa è esattamente la surroga,vediamo di dare un una breve spiegazione:
La surroga è la portabilità di un mutuo da una banca all’altra.
Una particolare surroga è quella relativa alla portabilità dell’ipoteca e quella relativa alla surrogazione del mutuo.Le rispettive discipline sono state da ultimo modificate dal Decreto Bersani del 2007.
Il Decreto introduce una novità in riguardo alla portabilità dell’ipoteca relativamente al mutuo.In precedenza,era necessario cancellare l’ipoteca ed,estinto il vecchio mutuo,iscrivere una nuova ipoteca con l’istituto di credito subentrante.
Con le nuove regole,non è necessario cancellare l’ipoteca,e nel contratto relativo al mutuo viene fatto un cambio di attore,annotando la banca subentrante.Nei registri immobiliari quindi la surrogazione ed il nome del nuovo creditore sono indicati con annotazione a margine della vecchia ipoteca.
La surrogazione del mutuo su volontà del debitore era un diritto previsto all’art 1202 del codice civile.
Il decreto ha semplificato oneri e procedure per l’avvio di un mutuo con un istituto di credito che offra condizioni migliori al cliente,Il decreto afferma il principio per cui è nulla ogni pattuizione,all’atto della stipula o successiva al mutuo,che ostacoli in qualche modo l’esercizio di questo diritto legittimo.
In base al citato Decreto Bersani,la banca inoltre non può operare un’autosurroga,per stipulare un mutuo a nuove condizioni.La surroga è finalizzata alla portabilità dell’ipoteca,e vale fra istituti differenti.La banca quindi non può autosurrogarsi per l’applicazione del decreto bersani.
La surroga e il confronto di preventivi di altre banche è anche una opportunità per ottenere una rinegoziazione e condizioni migliorative del proprio istituto di credito. Nulla tuttavia vieta alla banca di cambiare le condizioni contrattuali in modo più favorevole al cliente,stipulando una rinegoziazione del contratto di mutuo con il consenso scritto di entrambe le parti.
Se si modifica il contratto con il proprio istituto di credito,non si tratta di surroga,ma di rinegoziazione,quest’ultima quindi non riguarda solo l’allungamento della durata,ma la ridefinizione di un qualunque aspetto del piano di ammortamento:durata,rata,interesse,spread,tipo di tasso.